IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 10 ottobre 1990; Sentita la facolta' di lettere e filosofia nella seduta del 12 novembre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Il vigente art. 52, relativo alle lauree conferite dalla facolta' di lettere e filosofia, viene soppresso e cosi' riformulato: "Art. 52. - La facolta' di lettere e filosofia conferisce le lauree in lettere, in lingue e letterature straniere (europee) e in filosofia. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.