IL RETTORE
 
  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  parere favorevole del Consiglio universitario nazionale
in data 10 ottobre 1990;
  Sentita  la  facolta'  di  lettere  e filosofia nella seduta del 12
novembre 1990;
 
                               Decreta:
 
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
 
                               Art. 1.
 
  Il  vigente  art. 52, relativo alle lauree conferite dalla facolta'
di lettere e filosofia, viene soppresso e cosi' riformulato:
  "Art. 52. - La facolta' di lettere e filosofia conferisce le lauree
in  lettere,  in  lingue  e  letterature  straniere  (europee)  e  in
filosofia.
  I   titoli   di  ammissione  sono  quelli  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.